Obbligo di deposito dei documenti e dei contratti, se la banca li abbia conservati anche oltre il termine di 10 anni. Condanna alle spese ed ex art 96 cpc. Dichiarazione di erroneità del saldo dell’ultimo e/c in atti.
L'esemplare sentenza riassumibile nei successivi passaggi e scaricabile come documento qui allegato.
La Massima
“Il rifiuto della consegna dei documenti sulla semplice considerazione che si tratta di documenti ultradecennali è illegittima e contraria a buona fede contrattuale. Il rifiuto di ottemperare all’ordine del giudice non trova alcuna giustificazione anche perché la banca non ha mai allegato di non aver più disponibilità dei documenti ma ha semplicemente ritenuto di violare l’ordine interpretando (in maniera del tutto errata peraltro) una norma, compito, questo, che invece spetta al giudice. In conclusione, ritenuto che l’obbligo di consegna dei documenti trovi la sua fonte negli artt. 1374 e 1375 cc, oltre che nell’art. 119 TUB; che il limite decennale sia riferito solo all’obbligo di tenuta delle scritture contabili e che, per l’effetto, nel caso in cui la banca sia nel possesso dei documenti anche più risalenti (come nel caso in esame) sia tenuta alla consegna in applicazione dei principi di buona fede; che dunque la pretesa della documentazione bancaria costituisce un diritto autonomo nascente appunto dall’obbligo di correttezza (Cass. 11004/2006); che l’ordine di consegna deve dunque essere confermato e che il rifiuto di adempimento da parte della banca porta a ritenere assunto l’onere probatorio da parte degli attori, con il conseguente accoglimento della domanda ai sensi degli artt. 116 co II cpc e 115 cpc; che, in particolare, la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione di documenti necessari per la decisione del giudizio insieme con la mancata e precisa contestazione dei fatti allegati dagli attori e relativi alla mancata pattuizione di interessi ultralegali e di cms, porta a ritenere che in realtà sotto questo profilo la domanda sia fondata e debba essere accolta. Considerato, di conseguenza, che il saldo riportato al 30/6/2014 non può essere considerato corretto, dichiara l’illegittimità del saldo contestato. Visto l’art. 96 u.c. cpc, rilevato che il comportamento processuale del convenuto, che ha espressamente rifiutato di consegnare documenti in suo possesso oggetto dell’ordine di esibizione da parte del giudice, integri gli estremi della resistenza in giudizio con mala fede, condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 1200,00”
Autore della massima:
Dr.ssa Giovanna Maria Mossa
Riferimenti normativi
artt. codice civile: 2697
artt. codice procedura civile: 116, 96
voci massimario bancario: 5-7; 9-1; 29
La Sentenza del Tribunale di Sassari
In copertina: "Veronica", 2012 (particolare dell'opera) di Emanuela Barbi - Courtesy SOS Utenti