SOS CONDOMINIO

Sos Condominio fornisce Consulenza e Orientamento nella tutela della proprietà o degli interessi dei proprietari di immobili.

SOS Condominio offre assistenza, per evitare di essere vittime di truffe, inganni, falsi in bilancio dell'amministratore o mancato rispetto delle Norme che regolano il Condominio.
E' un servizio a "tutela" anche legale, nelle infinite problematiche condominiali in materia gestionale, contrattuale, fiscale e amministrativa.

L'intervento mira a tutelarsi anche da amministratori che, approfittando della fiducia dei Condomini, agiscano con scopi diversi dal proprio mandato, oppure produce interventi che possano fare luce sulla molto intricata materia che regola la vita comune (tra diritto, buone maniere ed educazione) dei Condomini.

Per informazioni:
Numero Verde 800.090.327

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IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
di Claudio Olivieri

Tribunale di Termini Imerese 9.5.2012

Se la parte convocata non partecipa, il Tribunale condanna al pagamento del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Non costituisce un giustificato motivo della mancata partecipazione che la pendenza di un giudizio renda “inutile” il tentativo di conciliazione.
La sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per sé giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione,giacchè tale procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, prescindendo dalla attribuzione di torti o ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti.

Dunque, venendo meno la giustificazione della mancata partecipazione alla mediazione, il Tribunale di Termini Imerese in data 9.5.2012 ha pronunciato condanna, al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, nei confronti della parte che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo.
Venerdì, 13 Luglio 2012

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COME SCEGLIERE L'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO
di Claudio Olivieri

giovedì 08 marzo 2012

La gestione di un condominio non può essere affidata a chiunque si dichiari esperto amministratore.

Amministrare il patrimonio immobiliare esige il possesso di requisiti che non si concretizzano soltanto nella capacità di contabilizzare le quote condominiali.
I problemi che devono essere affrontati nel corso della gestione sono di carattere fiscale, giuridico ed amministrativo. Dunque soltanto ad un professionista di provata esperienza può proporsi l’incarico.

I notevoli contenziosi condominiali giacenti presso il Tribunale di Roma potrebbero essere contenuti se le amministrazioni fossero affidate a “veri esperti “, in possesso di titoli di studio, rilasciati da scuole pubbliche, in materie giuridiche economiche, tributarie ecc.
La frequenza ad un “breve corso “ non può considerarsi abilitante all’esercizio della professione di amministratore. Soltanto la cultura giuridica, economica, amministrativa e la provata esperienza nel settore possono garantire una “sana gestione “ del condominio.
Sino a qualche anno fa le amministrazioni erano affidate a “piccoli personaggi tutto fare“ sprovvisti di titolo di studio e preparazione professionale specifica. Oggi l’assemblea condominiale deve conferire l’incarico vagliando il curriculum del professionista e dei suoi titoli di studio. A tutt’oggi “ non esiste “l’Albo degli Amministratori". Le varie associazioni che svolgono brevi corsi di formazione, hanno istituito gli albi degli amministratori che “non hanno alcun riconoscimento pubblico“. Da non confondere con gli albi professionali dei commercialisti, ragionieri, ecc., ai quali si accede previo tirocinio e concorso per l’esercizio della libera professione.

Dunque l’assemblea condominiale deve saper saggiamente ponderare i requisiti professionali dei candidati e non limitarsi alla semplice comparazione dei compensi richiesti.