Dal Blog di ROBERTO DI NAPOLI
TRIBUNALE DI TIVOLI.
La prova della destinazione del capitale di un mutuo ad una società piuttosto che al mutuatario, in assenza di valida giustificazione da parte della banca, ha determinato il giudice, dapprima, ad accogliere l’istanza –proposta dall’esecutato da me assistito- di sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi e, successivamente, ad estinguere la procedura condannando la banca al pagamento delle spese di lite.
Il caso: Nel 1996, un ragazzo appena ventenne si trovava costretto a stipulare un mutuo fondiario concedendo garanzia su un bene immobile. Il capitale, pari a 105.000.000 di vecchie lire, corrispondente, oggi, ad Euro 54.227,97, non veniva erogato al mutuatario ma veniva destinato a ripianare quello che sembrava essere il saldo passivo del conto corrente intestato all’impresa dei genitori. Dopo avere subito vari dispiaceri e perso l’immobile dato in garanzia, ad oltre 20 anni di distanza, nel 2016, si vedeva notificare un atto di precetto con il quale la banca chiedeva il pagamento del residuo: dopo avere incassato il ricavato dalla vendita dell’immobile dato in garanzia malgrado il capitale mai fosse entrato nelle tasche del mutuatario, la società a cui la banca aveva, nel frattempo, ceduto il (contestato) credito chiedeva, ancora, € 104.340,22 “oltre gli interessi al tasso legale dal 22.07.2003″ . Dopo qualche giorno, non avendo più nulla se non il bisogno e la forza dell’onesto lavoratore, gli veniva notificato il pignoramento del già modesto stipendio fino alla concorrenza della somma di € 156.510,33, comprensiva delle competenze relative all’atto di precetto, oltre agli interessi convenzionali liquidati fino al soddisfo.
Proposto ricorso in opposizione con contestuale istanza di sospensione, l’esecutato, da me difeso, tra le varie ragioni di nullità, eccepiva il “difetto di causa in concreto” del mutuo (non avendo mai ricevuto il capitale né potendo, questo, avere assolto un’effettiva utilità) provando, oltretutto, la non congruenza tra quanto dichiarato nell’atto di quietanza e la documentazione da cui risultava che il capitale, in effetti, era stato erogato su un conto intestato alla società dei genitori; produceva, poi, una relazione contabile effettuata dal consulente di parte dott. Francesco Olivieri al fine di dimostrare come, oltretutto, anche a causa del piano di ammortamento “alla francese“, il tasso di interesse effettivo che la banca si era fatta promettere era superiore e non poteva corrispondere a quello -solo apparente- pattuito.
La decisione: Concesso alle parti termini per note, il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 16 marzo 2017, ha sospeso la procedura esecutiva mobiliare presso terzi. Dopo essere stati ricordati i principi in materia di mutuo fondiario e come possa, in teoria, ritenersi legittimo il contratto laddove il capitale sia destinato all’estinzione di pregresse passività (nel caso di specie, tuttavia, si era eccepito che lo stesso saldo passivo del conto corrente era viziato dall’addebito di importi non dovuti), l’attento giudice, accertata la coincidenza tra il capitale netto oggetto del mutuo e il versamento non in favore del mutuatario, bensì, sul conto di un soggetto diverso da quest’ultimo (ossia, intestato alla società) ha confermato che “Non può esserci dubbio, allora, che la contestualità cronologica delle operazioni poste in essere induca a ritenere – con sufficiente grado di certezza – non solo che il mutuo sia stato ottenuto dall’opponente per essere utilizzato per il ripianamento di separata situazione debitoria (scopo del tutto legittimo, per quanto sopra detto e, soprattutto, non incidente sulla liceità della causa contrattuale), ma – decisivamente – che la somma oggetto del contratto non sia mai stata, nel concreto, posta nella disponibilità del mutuatario, così contravvenendo a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 1813 cc che, come detto, individua nella “consegna” del denaro (o di altre cose fungibili) al mutuatario uno degli indefettibili requisiti del contratto“. Provata l’effettiva erogazione del capitale a soggetto diverso dall’apparente mutuatario, è stato, poi, ritenuto “privo di valore sostanziale” l’atto di quietanza: “In quest’ottica – tralasciando qui ogni altra considerazione sulle eccezioni di “forma” sollevate dal (….) circa la validità dell’atto di erogazione e quietanza depositato in copia dalla parte opposta soltanto con le sue note illustrative – proprio quest’atto, per le argomentazioni sopra dette, appare – almeno per quanto è dato desumere dai documenti prodotti – privo di ogni valore sostanziale, essendo provato che l’importo liquidato all’opponente in data 28.5.1996 sia stato versato, sempre in data 28.5.1996, su un conto corrente di un altro soggetto giuridico, a ripianamento di un debito di questi“.
Decorso il termine stabilito per l’eventuale reclamo e in assenza di introduzione del giudizio di merito, con ordinanza del 17 luglio 2017 il Giudice, dichiarata l’estinzione della procedura, ha svincolato e liberato ogni somma trattenuta in forza del pignoramento eseguito condannando la società di recupero del credito al pagamento delle spese di lite in favore dell’opponente.
Le Ordinanze:
Ordinanza di Sospensione - Ordinanza di Estinzione della Procedura