Articolo 1 - DEFINIZIONE OGGETTO E SCOPO
L’Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SOS UTENTI" è una associazione autonoma, apartitica, senza fini di lucro a base democratica e partecipativa che persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale. L'Associazione tra gli scopi sociali che persegue ha quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati nel quadro di prestazioni di beni o servizi da parte di soggetti pubblici e privati da attività estorsive nonchè alle vittime dell'usura e del racket ed alle vittime di esalazioni ed emissioni chimiche ed elettromagnetiche e di tutelare interessi di tutti i consumatori, intesi anche come utenti e fruitori di servizi pubblici e privati.
A tale fine l'Associazione si impegna di difendere in tutte le sedi opportune, ivi incluse l’autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa e negli organismi internazionali - nei modi e termini di legge ed a mezzo di professionisti a ciò abilitati - i diritti e gli interessi dei consumatori, nonchè ad assisterli nei loro rapporti con i fornitori di beni e servizi pubblici e privati. Ai fini del presente statuto per “utenti” o “consumatori” si intendono tutti coloro che acquistino o utilizzino beni o servizi.
Rientrano tra le attività dell'Associazione:
a) principalmente la assistenza e solidarietà alle vittime dell'estorsione, dell'usura e del racket in armonia sia della legislazione penale e civile che di quella speciale di cui alla legge n. 108/1996e alla legge n. 44/1999;
b) difesa, tutela e rappresentanza alle vittime di esalazioni chimiche ed elettromagnetiche in ambienti sia privati che pubblici;
c) la difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere intesi anche alla prevenzione dell'usura in armonia con la legge n. 108/96;
d) la difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini e utenti di servizi delle Amministrazioni Pubbliche Locali;
e) la diffusione, tra i consumatori e gli utenti, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi sopra indicati, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi ed in ordine alla misura e variazione dei tassi di interesse delle commissioni bancarie, dei rendimenti e costi in genere, così promuovendo una "domanda di trasparenza" dell’ordinamento settoriale del credito e del risparmio;
f) la organizzazione di corsi di formazione, convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l'oggetto sociale; lo sviluppo di forme di editoria, volte alla costituzione e alla diffusione dell'organo di stampa dell'Associazione e di altre pubblicazioni su temi di interesse sociale, ad esclusione di giornali quotidiani;
g) il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia del fondamentale diritto alla salute e alla sicurezza delle generazioni presenti e future;
h) la vigilanza sulla corretta gestione da parte della Pubblica Amministrazione in materia di bilanci, di pubblici servizi, ivi compresi il credito, le assicurazioni, il mercato mobiliare, il servizio farmaceutico e sanitario, trasporti, telecomunicazioni e servizi;
i) la vigilanza e il controllo sulle forme del governo del territorio, con particolare riferimento alla sua pianificazione e gestione, nonchè alle esigenze di tutela dei beni culturali e di salvaguardia della salute umana;
j) attivarsi in proprio, o partecipare e sostenere associazioni e fondazioni senza fini di lucro, con l'obiettivo di accrescere la rappresentanza dei consumatori ed utenti dentro e fuori le istituzioni in Italia, in Europa e nel mondo, di cittadini europei ed extracomunitari mediante attività di cooperazione/solidarietà internazionale con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo;
k) raccogliere, ordinare ed elaborare dati, documenti o valutazioni riguardo alle politiche che interessano la difesa dei consumatori;
l) promuovere ogni azione utile per favorire l'uso di risorse compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione dell'ambiente nel rispetto delle generazioni presenti e future;
m) promuovere iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di garantire gli interessi dei consumatori e degli utenti in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza del prezzo, alla reale possibilità dei consumatori e degli utenti e di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi;
n) promuovere, se del caso, l'indizione di referendum su base nazionale o locale attinenti alle finalità statutarie e cooperare con altre associazioni e soggetti interessati a promuovere i suddetti referendum;
o) svolgere, in genere con assoluta imparzialità, attività volta a prevenire contenziosi tra gli utenti singoli e collettivi e fornitori pubblici e privati di beni e servizi.
L’Associazione, in conformità alle norme di legge, nell’esercizio della sua attività assegnerà priorità alla tutela e difesa delle categorie sociali svantaggiate quali:
p) i consumatori ed utenti vittime dell'usura, del racket e dell'estorsione, nonché protestati emarginati dalla concessione di credito in genere perchè censiti ingiustamente in Centrale Rischi di Cattivi Pagatori nonchè gli inaffidabili creditizi perché privi di reddito e patrimoni, con particolare riguardo ai giovani;
q) i senzatetto e disoccupati indigenti privi di assistenza civile e sanitaria;
r) le persone colpite da malattie riconducibili ad una malsana gestione dell’ambiente cittadino e del lavoro in generale;
s) le persone colpite da malattie rare e non ancora riconosciute ai fini dell’assistenza socio sanitaria.
L’associazione, inoltre, per meglio tutelare e difendere le suddette categorie svantaggiate si pone anche l’obiettivo di:
t) organizzare corsi di formazione a favore di soggetti particolarmente svantaggiati, anche al fine di accrescere il livello di istruzione, favorendone quando possibile sbocchi lavorativi.
L’Associazione, infine, si adopererà affinché ai consumatori ed agli utenti siano riconosciuti, ai sensi della L. 30/7/1998 n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni, come fondamentali i seguenti diritti:
u) alla tutela della salute;
v) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
w) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
x) all'educazione al consumo;
y) alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
z) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
@) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie alle previsioni statutarie.
L'Associazione opera anche nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 06 Settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) e sue successive modifiche e integrazioni.
Articolo 2 - SEDE E DURATA
La sede dell’Associazione è a Roma (RM), in Via Cunfida, n. 20 - 00195. Il trasferimento della sede della associazione, nell'ambito dello stesso Comune, relativamente al solo indirizzo, può essere disposto dal Comitato Direttivo con voto unanime.
La sua durata è stabilita fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o scioglimento anticipato per deliberazione dell’assemblea.
Articolo 3 - SOCI
L’Associazione si compone di soci costituenti, ordinari, onorari, sostenitori. Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano capacità di agire, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, i quali dichiarino di voler operare in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro anche indiretto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione. L’adesione all’Associazione è per un biennio, automaticamente rinnovabile in assenza di recesso; detta adesione può essere richiesta in qualunque momento a mezzo di richiesta scritta intendendosi tale anche la richiesta pervenuta a mezzo posta elettronica (mail).
Sono soci costituenti tutti coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione.
I soci ordinari e sostenitori, di nazionalità italiana o estera, possono essere sia persone fisiche, giuridiche o enti.
Possono essere nominati soci onorari persone fisiche, giuridiche o enti che, a giudizio del Comitato Direttivo, abbiano acquisito speciali meriti nel campo della cultura in genere, ovvero che abbiano svolto azioni meritorie nei confronti dell’Associazione o altrimenti contribuito in modo apprezzabile al perseguimento dei fini della stessa.
I soci sostenitori sono quelli che versano una quota non inferiore a tre volte quella sociale annua stabilita dall’ultimo Comitato Direttivo.
Tutti gli iscritti rivestono la qualifica di associati e viceversa.
Il diritto di voto viene meno solo a seguito di recesso o esclusione a norma del successivo articolo 5.
Il Comitato Direttivo nomina soci onorari e decide sull’ammissione di quelli ordinari e sostenitori.
Articolo 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci hanno diritto:
A. di partecipare all'attività della Associazione, contribuendo alla determinazione delle scelte organizzative concorrendo alla elezione dei membri del Comitato Direttivo, del Presidente;
B. di essere eletti a ciascuna carica interna della Associazione. Ciascun socio ha il dovere:
1. di osservare le norme del presente Statuto e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
2. di garantire l’unità operativa dell’Associazione e di astenersi dal compiere qualsiasi azione che possa esserle di nocumento;
3. di tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
4. di tenere un’irreprensibile condotta morale.
I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dal Comitato Direttivo, senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all’interno dell’Associazione. Tutti i soci dell’associazione hanno diritto all’utilizzo delle strutture centrali e territoriali per la consulenza verbale e telefonica in relazione alle materie rientranti nelle attività sociali.
Articolo 5 - ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI
Il socio può recedere in ogni momento mediante richiesta scritta inoltrata al Segretario a mezzo del servizio postale, ovvero a mezzo posta elettronica, purchè comprovata da idonea ricevuta di ricezione, consistente nella risposta di avvenuta ricezione inviata dal Segretario con medesimo mezzo.
I soci possono anche essere esclusi di diritto per il mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della quota annuale di iscrizione, il cui ammontare viene determinato dal Comitato Direttivo.
L’Assemblea può deliberare l’esclusione dei soci per i seguenti motivi:
a)condanna penale con sentenza passata in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni;
b) grave inosservanza dello Statuto ed in particolare dei punti 2), 3) e 4) del precedente articolo 4;
c) grave inottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali;
d) assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell’Associazione. Avverso i provvedimenti di esclusione il socio interessato può proporre ricorso secondo le modalità previste dalla legge.
L'esclusione del socio comporta l'automatica ed immediata decadenza da qualsiasi carica che dovesse ricoprire nell'ambito dell'associazione.
Articolo 6 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
L'artcolazione territoriale dell'associazione si fonda su sedi regionali dotate di autonomia amministrativa, contabile e con propri organi individuabili in un Presidente e un Segretario.
Ogni sede regionale verrà autorizzata ad istituirsi con delibera del Comitato Direttivo e le cariche saranno elette dall'Assemblea dei Soci residenti nella Regione da convocarsi ai sensi del presente Statuto.
Gli Organi ed i Consiglieri Regionali sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto ed alle norme regolamentari che saranno emanate dal Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo potrà adottare ogni disposizione necessaria a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento delle sedi regionali che non siano disciplinate dal presente Statuto.
Ogni membro del Comitato Direttivo può agire in piena autonomia nell’ambito del suo territorio di riferimento e nell’ambito delle direttive generali emanate dai suoi organi. Nel rispetto dei principi di cui al presente statuto, il membro del Comitato Direttivo, nell’ambito del suo territorio, nel caso che non esista la sede Regionale o la stessa non vi provveda, ha facoltà di organizzare le strutture territoriali locali eventualmente anche nominando rappresentanti locali per le delegazioni provinciali, comunali e circoscrizionali. Il membro del Comitato Direttivo svolge funzioni di coordinamento delle sedi regionali e delle delegazioni locali di cui é responsabile e relaziona periodicamente al Segretario Generale in ordine al complessivo andamento della sede territoriale. Riferisce altresì all’Assemblea, in sede di approvazione del rendiconto, sull’andamento generale dell’anno trascorso, e di nuove iniziative da intraprendere per il nuovo esercizio.
Il Comitato Direttivo, d'ufficio o su richiesta di uno dei suoi membri, qualora ne avverta la necessità e l'urgenza, può sciogliere gli organi regionali della associazione e nominare un Commissario Straordinario per una durata non superiore a sei mesi.
La struttura organizzativa è composta da:
1) Una sede nazionale in Roma con due divisioni assistenziali:
1.1) Una divisione Retail;
1.2) Una divisione Corporate;
2) Un Call center per le risposte telefoniche e lo smistamento delle stesse e l'assistenza di primo soccorso, in Ortona (CH), o altra sede a scelta di tutti i membri del Comitato Direttivo;
3) Delegazioni d’aree geografiche come sopra descritte;
4) Sedi regionali;
5) Delegazioni sub aree come appresso descritte;
6) Legali e Tecnici per fornire l’assistenza convenzionata agli utenti.
Articolo 7 - PATRIMONO
Il patrimonio è costituito da:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote sociali;
b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
La quota associativa non è rivalutabile nè trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. All'associazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato, inoltre, distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione.
Articolo 8 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente Onorario, il Segretario Generale, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori Contabili.
Articolo 9 – ASSEMBLEA
Gli associati, con la modalità di cui al successivo art. 14, sono convocati in assemblea dal Comitato Direttivo almeno una volta all'anno entro il 15 dicembre ed il 15 maggio (15/5) mediante avviso di convocazione, contente l’ordine del giorno che può essere spedito per lettera, ovvero via fax o e-mail con conferma, sempre via fax o e-mail , da parte del ricevente, oppure a mezzo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a tutti gli aventi diritto almeno dieci giorni prima della riunione.
La convocazione dell'Assemblea potrà avvenire anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione appositamente visionato e certificato dal pubblico ufficiale. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C.
L'assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.
Ogni socio dispone di un voto.
Articolo 10
L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Articolo 11
Hanno diritto di intervenire all'assemblea, con le modalità di cui al successivo art. 14, tutti gli associati che risultino iscritti nel libro dei soci.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Comitato Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità degli stessi.
Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
Articolo 12
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, in mancanza del vicepresidente più anziano nella carica ed a parità di anzianità da quello più anziano di età; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Articolo 13
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C. Le modifiche statutarie possono essere deliberate con le stesse maggioranze previste dal primo comma dell'art. 21 C.C.
Articolo 14
Ove siano costituite delegazioni regionali, le stesse devono provvedere a convocare, con identica cadenza annuale rispetto all'assemblea nazionale, entro il 31 marzo (31/3) di ogni anno, assemblee regionali per l'approvazione del bilancio regionale.
La convocazione degli iscritti sia per le assemblee regionali e sia per quella Generale sarà effettuata nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 9 ed in tempo utile per partecipare all'Assemblea generale annuale
Articolo 15
L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di nove, ciascuno in rappresentanza delle seguenti aree geografiche:
1) Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria;
2) Lombardia;
3) Triveneto;
4) Emilia Romagna e Toscana;
5) Marche, Umbria, Abruzzo e Molise;
6) Lazio e Campania;
7) Puglia, Basilicata e Calabria;
8) Sicilia;
9) Sardegna.
Essi vengono eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni.
Articolo 16
Il Comitato Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, uno o più Vicepresidenti, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Direttivo.
Articolo 17
Il Comitato Direttivo si riunisce con un preavviso anche a mezzo fax, e-mail, di almeno tre giorni, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno ogni quadrimestre all'anno ed in particolare per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Il Comitato Direttivo redigerà ed approverà annualmente un rendiconto economico e finanziario. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo possono essere anche adottate in conference call, oppure per corrispondenza, a condizione che a ciascun membro sia fatto pervenire l'O.d.G ed il testo delle mozioni da deliberare con indicazione dell'espressione di voto per ciascun argomento. Delle riunioni del Comitato verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa anche il Segretario Generale ed il portavoce nazionale qualora nominato.
Articolo 18
Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ed impartisce al Segretario Generale le direttive attuative. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina del Segretario Generale, dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Comitato Direttivo può nominare uno o più Commissioni Tecniche Consultive, composte da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che eleggeranno al loro interno un Presidente ed ai quali qualsiasi organo dell'Associazione potrà sottoporre, tramite il Segretario Generale, quesiti ed analisi di argomenti inerenti lo svolgimento dello scopo sociale.Oltre che al Presidente Onorario, al quale spetta di diritto la funzione di portavoce nazionale dell'Associazione, ad uno o più membri delle Commissioni Tecniche, può essere attribuita la funzione di portavoce dell'Associazione con riferimento alle problematiche tecniche trattate.. Su richiesta dell'organo consultante, ai pareri richiesti, il Comitato Tecnico Consultivo può assegnare valore di vincolo.
Il Comitato Direttivo potrà cooptare uno o più membri per assicurare la rappresentanza delle aree geografiche non rappresentate previa ratifica, a pena di decadenza, nella prima riunione dell'Assemblea dei soci.
Articolo 19
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente indicato dal Comitato Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Articolo 20 - PRESIDENTE ONORARIO
Quando l’Assemblea degli associati lo ritiene necessario, può essere eletto dalla medesima un Presidente Onorario.
La carica è gratuita.
Al Presidente Onorario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo mandato.
Il Presidente Onorario può effettuare comunicazioni all'Assemblea, al Comitato Direttivo ed al Presidente o chi lo sostituisce e può chiedere agli stessi Organi chiarimenti sul proprio operato. In caso di gravi inadempienze, o di impossibilità di funzionamento, di uno o più Organi associativi, il Presidente Onorario, previa comunicazione agli Associati, direttamente o attraverso le presidenze regionali, con le modalità previste all'articolo 9 del presente Statuto, assume la guida dell'Associazione con i poteri spettanti agli Organi inadempienti e non funzionanti. In tali circostanze il Presidente Onorario dovrà provvedere al più presto, entro i termini di convocazione dell'Assemblea generale annuale, a ristabilire l'ordinaria funzionalità dell'associazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente Onorario lo sostituisce in tutte le sue funzioni il Segretario Generale. Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato e può essere rimosso solo per ragioni disciplinanti l'esclusione del socio previo parere unanime confermativo del Collegio dei Probiviri.
Articolo 21- SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale è nominato la prima volta dall'Assemblea e successivamente dal Comitato Direttivo che può conferirgli speciali incarichi e ne fissa le attribuzioni. Può essere rimosso e sostituito dal Comitato Direttivo con delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica. Al Segretario Generale spetta il compenso fissato dal Comitato Direttivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo mandato. Il Segretario Generale dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Articolo 22 - COMITATO SCIENTIFICO
L’Assemblea può istituire un Comitato Scientifico che sarà composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri da individuarsi tra soggetti particolarmente esperti nelle materie di cui si occupa l’Associazione. Il Comitato nominerà al suo interno un Presidente e si riunirà, oltre che su convocazione del Comitato Direttivo, su richiesta del Presidente Onorario.
Il Comitato esprime pareri ai quali potrà essere assegnato il carattere di vincolo, riguardo alle decisioni che altri organi debbono adottare.
Ai membri del Comitato spetta il solo rimborso delle spese sostenute. Ad uno o più membri del Comitato può essere attribuita la funzione di Portavoce dell’Associazione. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Articolo 23 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Associazione segue l’anno solare.
Entro il 15 novembre di ogni anno il Comitato Direttivo predispone il progetto di bilancio preventivo; entro il 15 aprile di ogni anno predispone il bilancio consuntivo. Il progetto di bilancio dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci, entro il 30 maggio di ogni anno.
Articolo 24 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Il bilancio dell'associazione da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dovrà essere corredato da una verifica e relazione esplicativa redatta da un Collegio dei Revisori Contabili formato da tre membri effettivi ed un supplente scelti tra i Dottori Commercialisti iscritti all'Albo che al loro interno nomineranno un Presidente che dovrà essere iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Il collegio dei Revisori viene nominato dall'assemblea e dura in carica a tempo indeterminato, salvo diverse determinazioni assembleari.
L'assemblea nominerà anche un Revisore supplente che sostituirà il membro che dovesse venire meno e fino alla riunione dell'assemblea successiva.
Il Collegio dei Revisori, con delibera sempre a maggioranza assoluta dei suoi componenti, potrà chiedere al Segretario Generale e/o al Presidente qualsiasi notizia e precisazione ritenute utili alla propria funzione.
Entro il 15 Marzo di ogni anno il Segretario Generale o il Presidente metterà a disposizione del Collegio dei Revisori Contabili il consuntivo e la bozza di bilancio dell'associazione riferita al 31 Dicembre dell'anno precedente. Il Collegio dei Revisori Contabili entro il 31 Marzo di ogni anno rimetterà al Comitato Direttivo, con proprio parere, la sua relazione al bilancio dell'associazione.
Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori Contabili spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato ed una indennità annualmente fissata dall'assemblea.
Articolo 25 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Tutte le eventuali controversie sociali che sorgessero in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto ovvero tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 26 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c..
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27 - NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile, e delle altre disposizioni in materia.
Firmato: Filomena Angiuni - Nunzio di Martino notaio (v'è l'impronta del sigillo).